Nella giornata del 12 febbraio, il collegio giudicante della Corte di Appello di Catania (presidente, Carmela La Rosa; a latere, giudici Francesca Cercone e Anna Maggiore), ha finalmente definito il processo “Bronx” (il nome è da riferirsi al blitz), nei confronti degli imputati già giudicati in primo grado dal Gup Simona Ragazzi.
Gli imputati
Tra gli imputati il neo pentito Francesco Capodieci, condannato alla pena di venti anni di reclusione, ed i pentiti Emanuele Gallaro e Mattia Greco, gli unici a cui è stata confermata la condanna a 4 anni.
Le condanne per gli altri imputati: Riccardo Di Falco, venti anni di reclusione; Giancarlo De Benedictis, condannato a diciannove anni e quattro mesi di reclusione; Salvatore Aimone, Christian Lanteri, Giuseppe Lauretta e Giulio Spicuglia, condannati a otto anni otto, dieci mesi e 20 giorni di reclusione; Ignazio Maltese, condannato a nove anni, un mese e 10 giorni di reclusione; Carmelo Di Natale, Simone Di Stefano, Carmelo Rendis, Corrado Rizza, Salvatore Aparo, Carmelo Bianca, Salvatore Grancagnolo e Giampaolo Mazzeo, condannati a sette anni sette e quattro mesi di reclusione. Aimone, Bianca e Mazzeo erano difesi dall’avvocato Junio Celesti.
Rigettata la richiesta di ascoltare il neo pentito Francesco Capodieci
Il collegio giudicante, come avevamo modo di scrivere nel precedente articolo, si è espressa rigettando la richiesta del neo collaboratore di Giustizia Francesco Capodieci che aveva dichiarato nella precedente udienza – essendo coinvolto in questo processo in doppia veste, quale imputato e collaboratore di giustizia – di voler essere interrogato per far luce su alcuni episodi non ancora chiariti.
Ovvero, nonostante la richiesta avanzata dall’avvocato difensore Maria Carmela Barbera e sostenuta dall’accusa tesa ad ottenere l’esame del Capodieci nella veste di collaboratore di giustizia, (citando quando riportato dalla testata giornalistica Diario1984), la Corte di Appello ha rigettato la richiesta applicando l’articolo 603 comma 3° c.p.p., ovvero “nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’articolo 603 comma 3° c.p.p. essendo rimessa alla Corte la valutazione dell’assoluta integrazione probatoria richiesta”.
Alcuni trattano i giudici – in alcuni processi – da “innocentisti” – senza pensare minimamente che il “loro” compito è giungere ad una “verità processuale”, altri sapientemente riconoscono la fondamentale differenza tra il mestiere del giudice e quello dello storico, uno storico potrà fondare una sua ricostruzione di un certo evento sulla base di una confessione resa da un protagonista di tale evento ad una terza persona (ad esempio, in un’intervista ad un giornalista). Piero Calamandrei